Consolato Generale d'Italia  Zurigo

Corsi di lingua e cultura

Stato Giuridico del Personale Scolastico di ruolo all'estero


Sommario:
Aggiunta di famiglia
Assegno di sede
Assegno personale
Assenze per malattia
Assistenza sanitaria 
Congedo di maternità
Congedo parentale
Contributo spese per l'abitazione
Ferie
Indennità di prima sistemazione
Mobilità d'ufficio
Mobilità volontaria
Permessi 
Permessi brevi
Provvidenze scolastiche
Rimborso spese di viaggio e trasloco per trasferimento
Rimborso spese viaggio di congedo
Supervalutazione del servizio al fine della carriera
Supervalutazione del servizio al fine dell'indennità di buonuscita
Supervalutazione del servizio al fine del trattamento pensionistico

Aggiunta di Famiglia

Normativa: Art. 28 D.L. 27.02.98 n.62.
L'assegno di sede all'estero é aumentato del 20% per il coniuge a carico che non eserciti attività lavorativa retributita. L'assegno di sede all'estero é aumentato, per ogni figlio a carico, di un importo commisurato al 5% dell'assegno di sede previsto per un docente di livello medio di 1° grado.

Circ. n. 8 M.A.E.  D.G.A.M. del 27.12.2004 - maggiorazione per situazione di familia dell'indennità di servizio all'estero.


Assegno di sede Art. 27 D.L. 27.02.98 n.62.
 
Al personale in servizio all'estero, oltre allo stipendio base metropolitano con esclusione dell'Indennità Integrativa Speciale, compete uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. 
L'assegno di sede è determinato dal prodotto dell'assegno di base - previsto per le diverse funzioni (comma 9) - per il coefficiente di sede. I coefficienti di sede sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni dell'O.N.U., del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea, nonchè dalle relazioni dei Capi di rappresentanza diplomatica e consolare
Qualora due dipendenti coniugati o conviventi vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14%. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di Autorità o altro Ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito del medesimo importo.

A) Personale ispettivo, direttivo e docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane e presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:                   

Nr.

Qualifica

Assegno mensile lordo in Lire Assegno mensile lordo in Euro
1 Ispettore Tecnico 1.700.000 877,98
2 Direttore didattico con funzioni ispettive 1.560.000 805,67
3 Preside di istituto di istruzione superiore 1.534.000 792,24
4 Preside di scuola media 1.534.000 792,24
5 Direttore didattico 1.534.000 792,24
6 Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso università, istituti superiori e conservatori stranieri 1.400.000 723,04
7 Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore 1.311.000 677,07
8 Docente nelle scuole secondarie superiori o in istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo grado 1.260.000 650,74
9 Lettore incaricato anche di attività extra accademiche 1.260.000 650,74
10 Docente incaricato della presidenza di scuola media 1.219.000 629,56
11 Docente elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive 1.165.000 601,67
12 Lettore 1.160.000 599,09
13 Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di 1° grado 1.151.000 594,44
14 Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore 1.105.000 570,68
15 Docente elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria 1.105.000 570,68

B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:

Nr.

Qualifica

Assegno mensile lordo in Lire Assegno mensile lordo in Euro
16 Responsabile amministrativo 1.105.000 570,68
17 Assistente amministrativo 949.000 490,12
18 Collaboratore scolastico 805.000 415,75

Al sotto indicato personale della scuola che al 1 gennaio 1999 si trovi già a prestare servizio all'estero, spetta sino al momento del suo trasferimento ad altro incarico all'estero o al suo rientro in Italia un assegno di sede calcolato sulle basi tabellari di seguito indicate:

Nr.

Qualifica

Assegno mensile lordo in Lire Assegno mensile lordo in Euro
1 Preside d'istituto di istruzione superiore 1.882.000 971,97
2 Preside di scuola media 1.695.000 875,39
3 Direttore didattico 1.331.000 687,40
4 Docente incaricato della presidenza d'istituto di istruzione superiore 1.695.000 875,39
5 Docente incaricato della presidenza di scuola media 1.506.000 777,78

Gli assegni di base possono essere periodicamente aggiornati con decreto MAE d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'I.I.S. prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.


Assegno personale  

È costituito dalla somma dell'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni derivanti dalle situazioni di famiglia.


Assenze per malattia       art. 35 D.L. 27.02.98 n. 62    art. 7 accordo successivo 11.12.96
   
                                             art. 17 co. 11 e 12 CCNL 2002/05    Circolare MAE 115/7978 del 27.11.95

In caso di assenze superiori a 60 giorni nel corso dell'anno scolastico, si viene rimpatriati. L'assegno di sede è corrisposto per intero fino al 45° giorno, poi viene sospeso. Il dipendente salvo comprovato impedimento è tenuto a recapitare o a spedire il certificato medico di giustificazione dell'assenza, con indicazione della sola prognosi, entro 5 giorni. La visita di controllo può essere disposta fin dal primo giorno di assenza. In caso di assenza nella sede di servizio va data comunicazione telefonica all'Ufficio, se l'assenza si verifica durante i periodi di permanenza in Italia o in un Paese terzo va data comunicazione telegrafica sia alla sede di servizio che al MAE DGPCC Uff.IV indicando la data d'inizio dell'infermità, la prognosi, il recapito, ASL di appartenenza, sede di servizio.
Nel caso in cui l'Amministrazione non sia posta in grado di esercitare il controllo sanitario previsto, l'assenza potrebbe essere eventualmente imputata alle ferie o ad assenza ingiustificata.
Il dipendente che necessiti di particolari cure non ottenibili presso la sede di servizio, può chiedere al MAE DGPCC Uff.IV il rientro autorizzato in Italia per il periodo necessario alla terapia. La richiesta deve essere supportata dalla certificazione rilasciata dal medico di fiducia della Rappresentanza Consolare.


Assistenza sanitaria

In esecuzione, a decorrere dal 01.07.02, degli accordi bilaterali UE-Svizzera che prevedono il cosiddetto aiuto reciproco in materia di prestazioni dell'assicurazione malattia, infortunio non professionale e maternità, è stata designata in Svizzera l'Istituzione Comune LAMal. Tale assicurazione garantisce ai docenti e ai familiari che non esercitano attività lavorativa tutte le prestazioni previste dal diritto svizzero.
Per poter beneficiare delle previste prestazioni occorre registrarsi presso la LAMal attraverso la presentazione del mod. E106 rilasciato dalla sezione del Ministero della Salute presso il Ministero degli Affari Esteri di Roma. Si rinvia all'opportuno opuscolo dell'Assicurazione per quanto attiene al quadro generale delle prestazioni e alle modalità di rimborso.
In occasione di rientri temporanei in Italia la copertura sanitaria sarà garantita dall'Unità Sanitaria Locale di temporanea dimora. A tal fine occorrerà presentare la prevista attestazione del diritto all'assistenza sanitaria. (modulo rilasciato dall'Ufficio Consolare). scarica il modulo 
In occasione di viaggi in Paesi UE o in un Paese dove sono in vigore accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria (Australia, Slovenia, San Marino) occorrerà munirsi del previsto modello E111 rilasciato dal Ministero della Salute presso la sezione distaccata del M.A.E. In caso di necessità di cure urgenti, in mancanza del mod. E111, l'istituzione locale può rivolgersi all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo così come previsto dal Regolamento CEE 574/72. 
In occasione di soggiorni in Paesi non convenzionati con l'Italia, le spese di cura dovranno essere anticipate e saranno soggette a procedura di rimborso in base all'art. 7 del D.P.R. 618/80 per l'assistenza indiretta solo qualora il soggiorno sia dovuto a motivi di lavoro o di studio. La predetta domanda di rimborso dovrà essere inoltrata agli Uffici consolari entro 3 mesi dall'effettuazione della spesa pena la decadenza del diritto.
Per gli infortuni professionali si deve fare riferimento alla normativa italiana. Pertanto le spese per le cure sanitarie effettuate in Svizzera saranno rimborsate dall'Assicurazione LAMal per conto del Ministero Italiano della Salute attraverso la procedura prevista per la malattia in generale. 


Congedo di maternità 

Due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. L'assegno di sede è corrisposto per intero. In caso di parto prematuro, i giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto, fermo restando il limite max di cinque mesi di astensione. Ai fini della determinazione del periodo di astensione obbligatoria la dipendente deve presentare il certificato di gravidanza dal quale risulti la data presunta del parto e, entro 30 giorni dal parto, un certificato attestante la data dello stesso.

Congedo di maternità flessibile: la dipendente può avvalersi della facoltà di lavorare fino ad un mese prima della data presunta del parto, i giorni non fruiti vanno sommati al periodo di astensione obbligatoria successivo al parto. La flessibilità del periodo di astensione obbligatoria varia da un minimo di un giorno ad un max di 30 giorni. Tale opzione che si esercita nel corso del settimo mese di gravidanza, può essere richiesta dall' interessata, con apposita domanda accompagnata da un certificato di un medico specialista che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 


Congedo Parentale  

Nei primi 8 anni di vita del bambino entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente per i seguenti periodi:
la madre, dopo l'astensione obbligatoria, per max 6 mesi continuativi o frazionati;
il padre per un periodo continuativo o frazionato di max 6 mesi, elevabili a 7 se fruisce di almeno 3 mesi di astensione;
un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Il congedo parentale per entrambi i genitori complessivamente non può superare i 10 mesi, tuttavia nel caso in cui il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi, il periodo complessivo fruibile per entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi.

L'assegno di sede durante tale periodo è sospeso mentre quello metropolitano è sottoposto alla normativa prevista in materia (comma 7 art.21 del CCNL).
Importante: trascorsi i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa nonché quelli previsti dagli art. 4 e 5 della legge 30.12.71 n.1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.


Contributo spese abitazione

Normativa: art. 30 del D.L. 62/98 Circ. M.A.E. n.115/3686c del 12.05.99

Decorrenza: dal 01.01.1999. Tuttavia l’art.37 del D.L.62/98 precisa che il personale che alla data predetta già beneficia di un contributo continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni limitatamente al permanere del dipendente nella stessa sede.

Domanda: al M.A.E. D.G.P.C.C. Uff.IV va inoltrata la seguente documentazione:

  1. Formulario 1 in duplice copia (a cura del dipendente);  
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  2. Formulario 2 in duplice copia (a cura del Capo Missione);  
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  3. Originale o copia conforme del contratto di locazione munito di traduzione in lingua italiana integrale o almeno delle clausole relative alla composizione dell’alloggio, al canone ed ai termini di validità.

Termini: va presentata entro 60 gg dall’inizio della locazione per via gerarchica alla Rappresentanza Consolare che provvederà all’inoltro.

Aumento del canone:va comunicato per via gerarchica al M.A.E. seguendo le procedure relative alla prima domanda.

Proroga/riduzione: è sufficiente una dichiarazione redatta dall’interessato da inoltrare per via gerarchica al M.A.E.
 
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Oneri accessori: ai fini del calcolo del contributo spettante non sono comprese le spese per: acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento ecc. Il rimborso della spesa per il garage od eventuale posto auto presuppone una dichiarazione da parte del locatore dalla quale risulti che lo stesso è parte integrante e inscindibile del contratto di locazione dell'appartamento.  

Disdetta per rientro o trasferimento: il personale scolastico al momento del rientro in territorio metropolitano o in caso di trasferimento ad altra sede deve compilare il formulario n. 4;

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Diritto al contributo: si matura quando l’importo del canone di locazione (senza gli oneri accessori non conteggiabili v.s.) è superiore al 21% dell’assegno personale (indennità di sede + eventuale maggiorazione aggiunta di famiglia).

Ammontare del contributo: esempio di calcolo

Assegno personale (indennità sede + magg. Famiglia) = Euro X

21% di X = Euro Y (soglia del diritto) 

30% di X = Euro Z (limite massimo consentito)

(Canone affitto mensile in valuta) * (tasso di cambio) = lire A

(Canone affitto in lire A) – (21% assegno personale Y) = Euro B

Contributo spese di abitazione = 80% di B

N.B. il limite max del 30% dell’assegno personale può essere elevato al 35% previo parere del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell’interessato e parere positivo del Capo Missione.


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Ferie 

Normativa: art. 101 CCNL 2002/05    art. 4 accordo successivo estero 11.12.96 
giorni 48 + 4 festività soppresse. Sono concesse dal dirigente scolastico o dall'Autorità consolare nel caso dei lettori. Sono proporzionali al servizio prestato all'estero (4 gg. al mese). 
Le ferie maturate e non fruite in Italia (2,66 gg. al mese), sono fruibili all'estero ma senza corresponsione dell'assegno di sede.
I docenti usufruiscono delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica entro e non oltre la fine dell'anno scolastico in cui sono maturate. In caso di impedimento alla fruizione delle ferie per cause di servizio o di malattia, previa autorizzazione del dirigente scolastico, è possibile fruire delle stesse nell'anno scolastico successivo durante la sospensione dell'attività didattica.
È possibile usufruire delle ferie, per un max di 6 giorni, anche durante l'attività didattica per motivi personali o familiari documentati o autocertificati. Tale norma si applica anche ai dirigenti scolastici per un max di 15 giorni. Ai fini del relativo computo il sabato è da considerarsi giorno lavorativo.
Il personale che usufruisce delle ferie in Italia, prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di assunzione in servizio, non ha diritto all'assegno di sede.


Indennità di prima sistemazione  

Normativa: Art. 29 D.L. 27.02.98 n.62. 
All'atto dell'assunzione in servizio in ciascuna sede all'estero, si ha diritto ad una indennità pari ad una mensilità dell'assegno personale spettante. Per dipendenti coniugati o conviventi destinati nella stessa sede nell'arco temporale di un anno, l'indennitá di prima sistemazione spetta solo al dipendente che ne ha diritto nella misura piú elevata.

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Maggiorazioni dell'assegno di sede  

Normativa: Art. 28 D.L. 27.02.98 n.62.
L'assegno di sede all'estero é aumentato del 20% per il coniuge a carico. L'assegno di sede all'estero é aumentato di un importo, commisurato al 5% dell'assegno di sede previsto per un docente di livello medio di 1° grado, per ogni figlio a carico.


Mobilità d'ufficio 

Per soppressione di posto, nell'ambito delle revisioni annuali di contingente, sará individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l'anno scolastico successivo, mediante apposita graduatoria formulata dal dirigente scolastico secondo la specifica tabella allegata al contratto. E`considerato perdente posto il personale cui é attribuito minor punteggio. I trasferimenti d'ufficio precedono i trasferimenti a domanda e comportano la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di non accettazione. Sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare e in via subordinata di una limitrofa, ovvero se in possesso di opportuna idoneitá, anche in aree linguistiche diverse. Se il perdente posto è in possesso della relativa idoneità e si trova nel primo biennio di servizio puó essere trasferito anche presso le Scuole Europee.


Mobilità volontaria 

Normativa: Art. 3 contratto decentrato del 21.06.01 
I trasferimenti a domanda e d'ufficio avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o altra tipologia, escluse le scuole europee, ovvero da corsi a scuole e viceversa e della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione. Può presentare domanda di trasferimento il personale scolastico che si trovi almeno al secondo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. L'attribuzione delle sedi avviene in base al punteggio assegnato in conformità della relativa tabella allegata al contratto.


Permessi

Aggiornamento e formazione: art. 62 CCNL 2002/05    art. 20 sequenza contrattuale del 29.07.99
giorni 5 con corresponsione dell'assegno di sede. Va richiesta l'autorizzazione al MAE DGPCC Uff.IV per corsi programmati e riconosciuti dall'Amministrazione.

Concorsi ed esami: art. 15 co. 1 CCNL 2002/05    art. 35 D.L. 62/95
giorni 8 per anno scolastico comprensivi dei giorni di viaggio. L'assegno di sede è sospeso con ripristino della indennità integrativa speciale sullo stipendio metropolitano.

Elettorale:
giorni 3, comprensivi dei giorni di viaggio, con corresponsione dell'assegno di sede. Nel caso in cui si fruisca di congedo ordinario o straordinario nel periodo precedente la votazione, potrà essere utilizzato come viaggio solo il giorno successivo. Se invece il congedo ordinario o strordinario ha termine successivamente al giorno della votazione non si ha titolo a fruire del congedo elettorale.

Lutto: art. 15 co. 1 CCNL 2002/05    art. 19 sequenza contrattuale del 29/07/99
giorni 3 per perdita del coniuge, parenti entro il 2°grado e affini di 1°grado. L'assegno di sede è corrisposto per intero.

Motivi famigliari e personali:    art. 15 co. 2 CCNL 2002/05    art. 19 sequenza contrattuale del 29/07/99
giorni 3. Assegno di sede al 50%.

N.B. Per particolari motivi personali o familiari, che devono essere documentati o autocertificati, possono essere concessi al personale docente, 6 gg. di ferie da usufruire durante le attività didattiche, a prescindere dalle condizioni previste per la concessione delle ferie e degli eventuali oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Matrimonio: art. 15 co. 3 CCNL 2002/05    art. 35 D.L. 62/98
giorni 15 complessivi. L'assegno di sede è sospeso con ripristino della indennità integrativa speciale sullo stipendio metropolitano.


Permessi brevi 

Si concedono per non più di metà dell'orario giornaliero e per  un max di 2 ore; ai docenti elementari fino ad un max di 22 ore all'anno; ai docenti medi e sup.fino ad un max di 18 ore annue; al personale a.t.a. fino ad un max di 36 ore. Per il personale docente i permessi vengono concessi subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. Entro i 2 mesi successivi si è tenuti al recupero delle ore fruite; se per motivi imputabili al dipendente il recupero non viene effettuato, l'Amministrazione provvederà a trattenere la somma corrispondente alle ore di permesso fruite.


Provvidenze scolastiche 

Normativa: Art. 31 D.L. 27.02.98 n.62. 
Al personale con figli a carico che studino in Italia o all'estero -in località diversa da quella di servizio -  in scuole italiane o leg. ric. è accordato, a domanda, un contributo mensile di lire 40.000 (per ogni figlio tra i 10 e i 18 anni) e di lire 60.000 (per ogni figlio tra i 19 e i 26 anni).


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Supervalutazione del servizio all’estero ai fini della progressione di carriera 

Normativa:  art. 673 1°co. T.U. 297/94-Circolare M.P.I. n. 595 del 20.09.96–Legge finanziaria 98

Il servizio di ruolo prestato all’estero è valutato per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo. La c.m. 595 citata -esplicativa degli inquadramenti da effettuare a seguito del CCNL del 04.08.95- chiarisce che la supervalutazione del servizio abbrevia di pari tempo (ai fini del successivo passaggio di scaglione) il periodo di permanenza nell’attuale scaglione. La supervalutazione di tale servizio ai fini della progressione di carriera può essere calcolato con la seguente formula ((n° anni servizio estero - 2) : 3 ) + 2.

La legge finanziaria del 1998 ha stabilito che a partire dal 01.01.1998 il periodo massimo di supervalutazione del servizio riconoscibile è di 5 anni. La supervalutazione maturata prima di tale data e ancorché superiore ai predetti 5 anni è comunque riconosciuta, ma non più aumentabile.

  Domanda di supervalutazione del servizio prestato all’estero
 ai fini della ricostruzione di carriera

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Supervalutazione del servizio all’estero ai fini del trattamento di quiescenza

 

Normativa:        art. 673 2°co. T.U. 297/94

Il servizio di ruolo prestato all’estero è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi. La valutazione della supervalutazione, sulla base della normativa stabilita dalla legge finanziaria del 1998, è effettuata d'ufficio al momento della domanda di pensione. Gli anni riconosciuti per effetto della supervalutazione, concorrono a determinare l'anzianità di servizio complessiva. Fatto salvo il limite stabilito dalla legge del 1998 è possibile calcolare gli anni di supervalutazione secondo la seguente formula: 
((n° anni servizio estero - 2) : 3 ) + 1.


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Supervalutazione del servizio all’estero  
ai fini dell’indennità di buonuscita

 La supervalutazione del servizio riconosciuta secondo le norme stabilite per il trattamento di quiescenza può essere riscattata (a titolo oneroso), a domanda degli interessati, anche ai fini dell’indennità di buonuscita  

Domanda di supervalutazione del servizio prestato all’estero ai fini della indennità di buonuscita

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RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO PER TRASFERIMENTO

  Normativa:  art. 666 T.U. 297/94

Il personale cessato dalle funzioni ha diritto al rimborso entro un anno dalla data di cessazione.
Kg. spettanti:         500 kg netti + 300 kg netti per ogni familiare a carico elevati rispettivamente a 1000 kg + 500 kg per Direttori Istituti di Cultura, Presidi ecc.

Assicurazione: il contratto di assicurazione –che può essere stipulato anche con una ditta diversa dal trasportatore- è stabilito nei seguenti massimali:    Lit. 3.200.000 ogni 100 kg netti per (Ispettori, Direttori Presidi ecc.)      Lit. 2.700.000 per il restante personale. Premio spettante 1,44%;

Viaggio aereo: classe B (Direttori I.I.C.- Ispettori Tecnici - Presidi - Dir. Didattici-lettori – docenti liv. medio e superiore); classe Y (docenti elementari – amministrativi – ausiliari);
Viaggio ferrovia: 1a classe;
Viaggio con mezzi propri: dichiarazione di un’agenzia viaggi in merito al costo dell’aereo (secondo la classe di appartenenza) e del treno (1a. classe) per il percorso di A/R.;

Procedura e documentazione ai fini della liquidazione della spesa

 Richiesta anticipo  
inviare al M.A.E. D.G.P.C.C. Uff.IV:
1. due preventivi, in duplice copia, di due ditte diverse indicanti il peso lordo trasportato (che non può eccedere quello spettante);
2. l'allegato n. 1, in duplice copia, con firma autenticata (o, in mancanza, una fotocopia di un documento di riconoscimento);
      scarica il modello all. 1 in formato p.d.f.      o     in formato Word

3. l'allegato n. 2 in un unico esemplare;
      scarica il modello all. 2 in formato p.d.f.      o     in formato Word

Documentazione da inviare al M.A.E. D.G.P.C.C. Uff.IV per il rendiconto delle spese

Alla tabella delle spese di trasferimento da compilare in 4 copie, 
                scarica il mod.     in formato Word
vanno allegati i seguenti documenti in originale più una copia fotostatica:
1 -biglietti di viaggio in originale o dichiarazione di uso di mezzo proprio;
                scarica il mod.     in formato Word
2 -verbali di cessazione/riassunzione (2 copie in originale);
3 -dichiarazione di un'agenzia di viaggi con indicazione del costo ferroviario ed aereo per la classe spettante (da produrre solo in caso di uso di mezzo proprio);
4 -fattura della ditta quietanzata con l’indicazione del peso;
5 -certificato dell’assicurazione con indicazione del premio pagato e tasso applicato;
6 -bolletta doganale o lettera di vettura internazionale (CMR) per i Paesi dell’U.E.;
7 -elenco delle masserizie;  

Circ. n. 6 del M.A.E.- D.G.A.M. Viaggi di trasferimento - acquisto titoli di viaggio


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            Rimborso spese viaggio di congedo in Italia


Normativa:   
art. 32 del D.L. 62/98

Le spese di viaggio per e dall’Italia –corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno- sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90%. Le spese sono rimborsate anche per i familiari a carico e possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.
Al personale scolastico (esclusi i dirigenti scolastici) ai fini del rimborso è consentito l’utilizzo dell’aereo in classe economy e la prima classe per il treno.
Per i figli a carico che studiano in luoghi diversi da quello di servizio del dipendente sono corrisposte a domanda le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente e di rientro nella località di studio.

Documentazione:        
1. domanda in duplice copia da inviare al M.A.E.  D.G.P.C.C. Uff.IV;
  scarica il modello in formato p.d.f.      o     in formato Word


2.  rendiconto delle spese in 2 copie (da richiedere all’ufficio scuola);
3. verbali di cessazione e di riassunzione di funzioni in duplice copia;
4. duplice copia del frontespizio delle pagine del passaporto con timbri di entrata e di uscita da e per l’Italia (non più richiesto per viaggi tra Paesi dell’Unione Europea);
5. biglietti di viaggio o dichiarazione personale di aver effettuato il viaggio con mezzi propri;
6.nel caso di viaggio con mezzo proprio, dichiarazione di un’agenzia viaggi che attesti il costo dei biglietti A/R in aereo e in treno per il tratto dalla sede di servizio a quella di destinazione;
7. indicazione sul modello di rendiconto: del codice fiscale, della banca con relativi codici ABI e CAB e del numero di conto.

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